L'avanzamento dei tenenti ha luogo ad anzianita'. Il tenente giudicato non idoneo all'avanzamento e' nuovamente valutato in occasione della formazione del quadro ordinario di avanzamento, successivo al quadro, ordinario o suppletivo, per il quale fu per la prima volta valutato. Se giudicato ancora non idoneo all'avanzamento, l'ufficiale cessa dal servizio permanente effettivo ed e' collocato nella categoria del congedo che gli compete, in applicazione dell'articolo 32 della legge 29 marzo 1956, n. 288.

Testo vigente dal 20 dicembre 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-12-13;1366~art51 · fonte su Normattiva