L'avanzamento dei sottotenenti ha luogo ad anzianita'. Detti ufficiali sono valutati per l'avanzamento dopo che abbiano compiuto due anni di permanenza nel grado e, quando si tratti di sottotenenti provenienti dai corsi dell'Accademia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, sempreche' abbiano gia' superato i corsi di applicazione. Se idonei, essi sono promossi con anzianita' corrispondente alla data di compimento dei due anni di permanenza nel grado. Il sottotenente giudicato non idoneo all'avanzamento e' nuovamente valutato dopo che sia trascorso un anno dalla data sotto la quale fu pronunciato il giudizio di non idoneita', e, se idoneo, e' promosso con anzianita' corrispondente alla data del giudizio definitivo favorevole. Se giudicato ancora non idoneo all'avanzamento, l'ufficiale cessa dal servizio permanente effettivo ed 5° collocato nella categoria del congedo che gli compete in applicazione dell'articolo 32 della legge sullo stato degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Testo vigente dal 20 dicembre 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-12-13;1366~art52 · fonte su Normattiva