L'articolo 13 della legge 29 marzo 1956, n. 288, e' sostituito dal seguente: "Le posizioni degli ufficiali in servizio permanente effettivo sono:
- a)servizio effettivo;
- b)a disposizione;
- c)aspettativa;
- d)sospensione dall'impiego".
Testo vigente dal 20 dicembre 1965
