Nell'articolo 13 della legge 29 marzo 1956, n. 288, modificato dall'articolo 77 della legge 13 dicembre 1965, n. 1366, l'espressione "servizio permanente effettivo" e' sostituita con "servizio permanente". A modifica dell'art. 45 della legge 29 marzo 1956, n. 288, il limite di eta' per il collocamento in congedo assoluto nel grado di maggiore e' elevato da 64 a 65 anni.

Testo vigente dal 22 novembre 1969

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urn:nir:stato:legge:1969-10-30;803~art3 · fonte su Normattiva