Nell'articolo 13 della legge 29 marzo 1956, n. 288, modificato dall'articolo 77 della legge 13 dicembre 1965, n. 1366, l'espressione "servizio permanente effettivo" e' sostituita con "servizio permanente". A modifica dell'art. 45 della legge 29 marzo 1956, n. 288, il limite di eta' per il collocamento in congedo assoluto nel grado di maggiore e' elevato da 64 a 65 anni.
Testo vigente dal 22 novembre 1969
