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I sottufficiali del ruolo d'onore titolari di pensione di prima, seconda o terza categoria, ovvero decorati al valor militare o promossi per merito di guerra, aventi grado di maresciallo maggiore o corrispondente, nonche' quelli nelle stesse condizioni che pervengono al grado predetto ai sensi del precedente articolo 1 e che non abbiano gia' ottenuto il numero massimo di promozioni previste dallo stesso articolo 1, possono, a domanda e previo giudizio favorevole della commissione ordinaria di avanzamento, conseguire il grado di sottotenente nel ruolo d'onore della rispettiva forza armata, dopo aver maturato l'anzianita' di grado e di ruolo o di servizio richiesta per le promozioni dal medesimo articolo 1. Per la nomina a sottotenente la commissione ordinaria giudica tenendo presenti, in quanto applicabili, le disposizioni di legge sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e, ad eccezione dei sottufficiali della Marina i quali vengono iscritti nel corrispondente ruolo degli ufficiali del C.E.M.M., determina l'Arma, Corpo o servizio di assegnazione nei casi di incompatibilita' professionale o di mancanza, nel grado di ufficiale, dell'Arma, Corpo o servizio da cui il sottoufficiale proviene. Gli ufficiali cosi' nominati non possono conseguire, complessivamente, nei ruoli d'onore degli ufficiali e dei sottufficiali, un numero di promozioni, ivi compresa la nomina a sottotenente, superiore a quello previsto dal precedente articolo 1, ne' possono, comunque, ottenere promozioni oltre il grado di capitano.
Testo in vigore dal 4 gennaio 1974 al 9 ottobre 2010
