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L'avanzamento di cui ai precedenti articoli ha luogo ad anzianita', senza che occorra determinare aliquota di ruolo e prescindendo dal requisito dell'idoneita' fisica. I sottufficiali sono valutati dagli organi competenti per ciascuna forza armata ad esprimere giudizi di avanzamento. I sottufficiali giudicati idonei sono promossi senza iscrizione in quadro di avanzamento, con anzianita' corrispondente alla data di compimento dell'anzianita' di grado o del periodo di permanenza nel ruolo o di servizio prescritti.

Testo in vigore dal 4 gennaio 1974 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1973-11-22;872~art3 · fonte su Normattiva