Le norme della presente legge sono estese, in quanto applicabili, ai sottufficiali del ruolo d'onore del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia delle carceri. Sono abrogate le disposizioni del penultimo comma dell'articolo 82 e dell'articolo 82-bis del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'ordinamento del Corpo equipaggi militari marittimi, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, e successive modificazioni, e quelle della legge 29 novembre 1961, n. 1293.

Testo vigente dal 4 gennaio 1974

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urn:nir:stato:legge:1973-11-22;872~art4 · fonte su Normattiva