Art. 42 — Abrogazione di norme
Dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale e' abrogato l'articolo 49 del regolamento del Corpo degli agenti di custodia approvato con regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584, ed e' altresi' abrogata ogni altra norma che limiti o condizioni il diritto di contrarre matrimonio per il personale del disciolto Corpo degli agenti di custodia o che impedisca l'accesso al Corpo ai coniugati. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati gli articoli 130 e 183 del regolamento del Corpo degli agenti di custodia approvato con regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584, e sono abrogate le norme di cui al regio decreto 28 giugno 1923, n. 1890, al regolamento approvato con regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041, ed al decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 1538, che siano incompatibili con le disposizioni di cui alla presente legge. Sono, altresi', abrogate tutte le altre norme incompatibili con le disposizioni di cui alla presente legge.
Testo vigente dal 27 dicembre 1990
