Le disposizioni della legge 5 marzo 1973, n. 29, sono estese ai sottufficiali ed ai militari di truppa dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia e ai grandi invalidi per servizio iscritti nel ruolo d'onore.

Testo vigente dal 13 dicembre 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-11-26;623~artunico · fonte su Normattiva