Per i fini di cui all'articolo 26 della legge 28 luglio 1967, n. 641, e' autorizzata la spesa di lire 100 miliardi che sara' iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 10 miliardi per l'anno 1976, di lire 20 miliardi per l'anno 1977, di lire 20 miliardi per l'anno 1978, di lire 20 miliardi per l'anno 1979, di lire 20 miliardi per l'anno 1980 e di lire 10 miliardi per l'anno 1981. La individuazione di nuove opere di edilizia scolastica, la cui esecuzione sia urgente ed indifferibile, e' effettuata dal Ministro per i lavori pubblici su proposta del Ministro per la pubblica istruzione.

Testo vigente dal 28 agosto 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-08-05;412~art8 · fonte su Normattiva