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Resta in ogni caso fermo, per gli aspetti ivi diversamente disciplinati, quanto gia' previsto in materia dal decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, e dalla legge 23 maggio 1980, n. 242. Resta inoltre fermo quanto previsto dalle leggi 11 luglio 1978, n. 382, e 1 aprile 1981, n. 121.

Testo in vigore dal 14 giugno 1990 al 26 aprile 2000

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