Le amministrazioni o le imprese erogatrici di servizi di cui all'articolo 1 sono tenute a rendere pubblico tempestivamente il numero dei lavoratori che hanno partecipato allo sciopero, la durata dello stesso e la misura delle trattenute effettuate secondo la disciplina vigente.

Testo vigente dal 14 giugno 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-06-12;146~art5 · fonte su Normattiva