Quando sussista il fondato pericolo di un pregiudizio grave e imminente ai diritti della persona costituzionalmente tutelati di cui all'articolo 1, comma 1, che potrebbe essere cagionato dall'interruzione o dalla alterazione del funzionamento dei servizi pubblici di cui all'articolo 1, conseguente all'esercizio dello sciopero o a forme di astensione collettiva di lavoratori autonomi, professionisti o piccoli imprenditori, su segnalazione della Commissione di garanzia ovvero, nei casi di necessita' e urgenza, di propria iniziativa, informando previamente la Commissione di garanzia, il Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato, se il conflitto ha rilevanza nazionale o interregionale, ovvero, negli altri casi, il prefetto o il corrispondente organo nelle regioni a statuto speciale, informati i presidenti delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, invitano le parti a desistere dai comportamenti che determinano la situazione di pericolo, esperiscono un tentativo di conciliazione, da esaurire nel piu' breve tempo possibile, e se il tentativo non riesce, adottano con ordinanza le misure necessarie a prevenire il pregiudizio ai diritti della persona costituzionalmente tutelati di cui all'articolo 1, comma 1. L'ordinanza puo' disporre il differimento dell'astensione collettiva ad altra data, anche unificando astensioni collettive gia' proclamate, la riduzione della sua durata ovvero prescrivere l'osservanza da parte dei soggetti che la proclamano, dei singoli che vi aderiscono e delle amministrazioni o imprese che erogano il servizio, di misure idonee ad assicurare livelli di funzionamento del servizio pubblico compatibili con la salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati di cui all'articolo 1, comma 1. Qualora la Commissione di garanzia, nella sua segnalazione o successivamente, abbia formulato una proposta in ordine alle misure da adottare con l'ordinanza al fine di evitare il pregiudizio ai predetti diritti, l'autorita' competente ne tiene conto. L'ordinanza e' adottata non meno di quarantotto ore prima dell'inizio dell'astensione collettiva, salvo che sia ancora in corso il tentativo, di conciliazione o vi siano ragioni di urgenza, e deve specificare il periodo di tempo durante il quale i provvedimenti dovranno essere osservati dalle parti. L'ordinanza viene portata a conoscenza dei destinatari mediante comunicazione da effettuare, a cura dell'autorita' che l'ha emanata, ai soggetti che promuovono l'azione, alle amministrazioni o alle imprese erogatrici del servizio ed alle persone fisiche i cui nominativi siano eventualmente indicati nella stessa, nonche' mediante affissione nei luoghi di lavoro, da compiere a cura dell'amministrazione o dell'impresa erogatrice. Dell'ordinanza viene altresi' data notizia mediante adeguate forme di pubblicazione sugli organi di stampa, nazionali o locali, o mediante diffusione attraverso la radio e la televisione. Dei provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo, il Presidente del Consiglio dei ministri da' comunicazione alle Camere.

Testo vigente dal 26 aprile 2000

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Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 191/2000

    Questione inammissibile
    13 giugno 2000

    Manifesta inammissibilità - per estraneità dell'impugnato art. 477, comma 2, cod. proc. pen. alla fattispecie oggetto del giudizio 'a quò - della questione di legittimità costituzionale dell'art. 477, comma 2, cod. proc. pen. e degli artt. 2 e 8 della legge 12 giugno 1990, n. 146 censurati - in riferimento agli artt. 3, comma secondo, 40 e 97 della Costituzione - per le parti in cui, in caso di astensione dall'udienza del difensore per adesione a una protesta di categoria, non prevedono, rispettivamente, l'applicabilità delle norme sulla sospensione e il rinvio del dibattimento nonché una specifica regolamentazione di una ipotesi eccezionale di sospensione del dibattimento, fondata sull'esercizio di un diritto costituzionalmente tutelato (quale è lo sciopero) il cui difetto tuttavia lede il principio di buon andamento dell'amministrazione della giustizia e i diritti delle vittime dei reati, a causa dell'allungamento dei tempi di celebrazione dei processi. Precedenti: sent. n. 171 del 1996 e ordinanze nn. 175, 106 e 105 del 1998 nonché 318 e 273 del 1996 sul principio secondo cui l'astensione dalle udienze degli avvocati comporta - ove ne sussistano i presupposti - l'applicazione dell'art. 486, comma 5, cod. proc. pen. nei limiti delineati dalla Corte. L.T.

    Art. 3 cost. · Art. 40 cost. · Art. 97 cost. · Art. 506 c.p.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 32/1991

    Questione infondata
    28 gennaio 1991

    In caso di sciopero di lavoratori addetti a servizi pubblici essenziali l'attribuzione al Commissario del Governo, anziché ad un organo della Provincia, anche quando si tratti di conflitti collettivi di dimensioni locali, della competenza ad esperire preventivamente il tentativo di conciliazione fra le parti e ad emanare, qualora tale tentativo risulti infruttuoso, ordinanza motivata diretta a garantire le prestazioni indispensabili, imponendo all'ente erogatore misure idonee ad assicurare il funzionamento del servizio, non è lesiva delle competenze della Provincia autonoma di Bolzano, perché la norma impugnata, in caso di conflitto di rilevanza solo locale, prevede che sia sentito il Presidente della Giunta provinciale. Peraltro l'attribuzione di tali competenze ad un organo dello Stato è giustificata dall'esigenza di uniformità della tutela di diritti costituzionalmente garantiti, uniformità che risulterebbe compromessa da un frazionamento istituzionale di competenze ed, inoltre, in presenza del principio di libertà di circolazione dei cittadini nell'ambito della Repubblica, l'interruzione di pubblici servizi essenziali si riflette sull'intera collettività e non solo sulle popolazioni locali, anche perché, nel tempo, una determinata vertenza sindacale ben può estendersi oltre i confini territoriali nei quali in un primo momento si manifesti. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 8, 9 e 16 d.P.R. 31/8/1990 n. 670, (ST.T.AA.), dell'art. 8, primo, secondo e quinto comma, l. 12 giugno 1990 n. 146).

    Art. 4 Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge · Art. 8 Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge · Art. 12 Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge · Art. 13 Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge

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Citate insieme nelle massime

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