All'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: "Se il comportamento di cui al primo comma e' posto in essere da una amministrazione statale o da un altro ente pubblico non economico, l'azione e' proposta con ricorso davanti al pretore competente per territorio. Qualora il comportamento antisindacale sia lesivo anche di situazioni soggettive inerenti al rapporto di impiego, le organizzazioni sindacali di cui al primo comma, ove intendano ottenere anche la rimozione dei provvedimenti lesivi delle predette situazioni, propongono il ricorso davanti al tribunale amministrativo regionale competente per territorio, che provvede in via di urgenza con le modalita' di cui al primo comma. Contro il decreto che decide sul ricorso e' ammessa, entro quindici giorni dalla comunicazione del decreto alle parti, opposizione davanti allo stesso tribunale, che decide con sentenza immediatamente esecutiva".
Testo vigente dal 14 giugno 1990
