Norme sull'esercizio della liberta' sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare
Art. 11 — Procedure di contrattazione
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 NOVEMBRE 2023, N. 192)). ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 NOVEMBRE 2023, N. 192)). I decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 2 sono emanati a seguito di accordi sindacali stipulati dalle seguenti delegazioni:
- a)((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 24 NOVEMBRE 2023, N. 192));
- b)per la parte sindacale: una delegazione sindacale composta da rappresentanti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, individuate con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione secondo i criteri stabiliti dall'articolo 13. Le delegazioni delle organizzazioni sindacali sono composte dai rappresentanti di ciascuna organizzazione sindacale. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 NOVEMBRE 2023, N. 192)). ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 NOVEMBRE 2023, N. 192)).
Testo vigente dal 31 dicembre 2023
