Norme sull'esercizio della liberta' sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare

Art. 5Competenze delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari

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Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari curano la tutela collettiva dei diritti e degli interessi dei propri rappresentati nelle materie di cui al comma 2, garantendo che essi assolvano ai compiti propri delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza e che l'adesione alle associazioni non interferisca con il regolare svolgimento dei servizi istituzionali. Sono di competenza delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari le materie afferenti:

  • a)ai contenuti del rapporto di impiego del personale militare, indicati agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, nonche' all'articolo 46, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, come modificato dal comma 5 del presente articolo;
  • b)all'assistenza fiscale e alla consulenza relativamente alle prestazioni previdenziali e assistenziali a favore dei propri iscritti;
  • c)all'inserimento nell'attivita' lavorativa di coloro che cessano dal servizio militare;
  • d)alle provvidenze per gli infortuni subiti e per le infermita' contratte in servizio e per causa di servizio;
  • e)alle pari opportunita';
  • f)alle prerogative sindacali di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sulle misure di tutela della salute e della sicurezza del personale militare nei luoghi di lavoro;
  • g)agli spazi e alle attivita' culturali, assistenziali, ricreative e di promozione del benessere personale dei rappresentati e dei loro familiari. E' comunque esclusa dalla competenza delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari la trattazione di materie afferenti all'ordinamento militare, all'addestramento, alle operazioni, al settore logistico-operativo, al rapporto gerarchico-funzionale nonche' all'impiego del personale in servizio. In relazione alle materie di cui al comma 2, le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari possono:
  • a)presentare ai Ministeri competenti osservazioni e proposte sull'applicazione delle leggi e dei regolamenti e segnalare le iniziative di modifica da esse eventualmente ritenute opportune;
  • b)essere ascoltate dalle Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, secondo le norme dei rispettivi regolamenti;
  • c)chiedere di essere ricevute dai Ministri competenti e dagli organi di vertice delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare. Al comma 2 dell'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni:
  • a)all'alinea, le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «civile e militare»;
  • b)alla lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o le licenze»;
  • c)alla lettera d) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o l'aspettativa per infermita' e per motivi privati».

Testo in vigore dal 12 maggio 2022 al 31 dicembre 2023

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