Art. 10 — Modifica e revoca dei permessi
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Con le modalita' di cui all'articolo 7 i permessi possono essere modificati o revocati qualora sia ritenuto necessario sulla base dell'evoluzione delle conoscenze tecniche e scientifiche o per motivi di interesse pubblico o per conformarli alle obbligazioni assunte dal Governo italiano sul piano internazionale. I permessi possono essere modificati anche a richiesta del titolare per validi motivi. I permessi possono altresi' essere modificati e revocati, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro della marina mercantile, quando il Ministro degli affari esteri ritenga che la loro mancata modifica o il loro mantenimento possa recare grave nocumento alle relazioni internazionali.
Testo in vigore dal 1 marzo 1985 al 20 dicembre 1994
