1. La rubrica e il primo comma dell'articolo 291-bis del codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti: "Art. 291-bis. - (Modifica e revoca delle prescrizioni inerenti alle misure. - Permessi). - Le prescrizioni inerenti alle misure di cui ai numeri 2) e 3) del primo comma dell'articolo 282 possono essere sempre modificate o revocate, d'ufficio o su istanza di parte, con ordinanza impugnabile a norma dell'articolo 281".

Testo vigente dal 10 agosto 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-08-05;330~art50 · fonte su Normattiva