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La cessione del permesso o di una sua quota e' soggetta alla preventiva autorizzazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro della marina mercantile, sentiti, ove del caso, i contitolari del permesso, e valuta la capacita' tecnica e finanziaria del cessionario. La cessione che non sia stata preventivamente autorizzata e' nulla sia tra le parti sia nei confronti della pubblica amministrazione, salva l'applicazione dello articolo 11. La rinuncia ai permessi deve essere richiesta dai titolari ed autorizzata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro della marina mercantile, sentito il comitato tecnico consultivo per i fondi marini.

Testo in vigore dal 1 marzo 1985 al 20 dicembre 1994

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1985-02-20;41~art12 · fonte su Normattiva