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Fatti salvi gli obblighi derivanti dalla partecipazione alla Comunita' economica europea, i titolari di permessi di coltivazione sono tenuti ad utilizzare, per l'estrazione e le altre attivita' minerarie e di trattamento, nonche' per il trasporto delle risorse estratte, navi, galleggianti, installazioni ed aeromobili battenti bandiera italiana o immatricolati in Italia. Essi debbono altresi' destinare in via prioritaria al mercato nazionale i prodotti ricavati, qualora la lavorazione dei minerali estratti non venga effettuata in Italia. Alle disposizioni di cui al primo comma si puo' derogare con provvedimento del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ed alle disposizioni di cui al secondo comma con provvedimento del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro della marina mercantile, sentito in entrambi i casi il comitato tecnico consultivo per i fondi marini.

Testo in vigore dal 1 marzo 1985 al 20 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1985-02-20;41~art13 · fonte su Normattiva