Art. 14 — Vigilanza e controllo
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La vigilanza e il controllo sulle attivita' previste dalla presente legge sono esercitati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dal Ministero della marina mercantile in relazione alle rispettive competenze. Le spese per l'esercizio della vigilanza e del controllo sono a carico dei titolari dei permessi. Gli ingegneri del Corpo delle miniere, nonche' i funzionari del Ministero della marina mercantile che siano incaricati con decreto del Ministro ad esercitare la vigilanza e il controllo di cui al primo comma, sono ufficiali di polizia giudiziaria ai fini della presente legge.
Testo in vigore dal 1 marzo 1985 al 20 dicembre 1994
