Norme sull'esplorazione e la coltivazione delle risorse minerali dei fondi marini
Art. 17 — Comitato tecnico consultivo per i fondi marini
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Per i pareri previsti nella presente legge e' istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che ne assicura la segreteria ed il funzionamento, il comitato tecnico consultivo per i fondi marini, cosi' composto:
- 1)dal presidente;
- 2)di due rappresentanti del Ministero degli affari esteri;
- 3)di due rappresentanti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
- 4)di due rappresentanti del Ministero della marina mercantile;
- 5)di due rappresentanti del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato;
- 6)di un rappresentante del Ministero della difesa;
- 7)di un rappresentante del Ministero delle finanze;
- 8)di un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica;
- 9)di un rappresentante del Ministero delle partecipazioni statali;
- 10)di un rappresentante del Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica;
- 11)di quattro esperti nelle materie tecniche ed economiche pertinenti al settore;
- 12)di due esperti designati dal Ministro per l'ecologia. Il presidente del comitato puo' chiamare a partecipare alle riunioni del comitato esperti per specifiche materie. Il presidente del comitato e' nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato d'intesa con il Ministro degli affari esteri. I membri di cui ai punti 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 sono designati dalle rispettive amministrazioni. Gli esperti di cui al punto 11 sono nominati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il comitato dura in carica cinque anni. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate le indennita' spettanti al presidente e ai membri del comitato. Il relativo onere fa carico allo stanziamento iscritto al capitolo 1092 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1983 ed ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
Testo in vigore dal 1 marzo 1985 al 20 dicembre 1994
