Art. 6 — Partecipazione di nazionali in enti stranieri
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L'obbligo di registrazione di cui all'articolo precedente vale anche per i nazionali italiani che detengano una partecipazione rilevante, diretta o indiretta, in societa', associazioni od altri enti stranieri. Le attivita' svolte in relazione alla partecipazione di cui al precedente comma sono riconosciute ad ogni fine utile a far tempo dalla richiesta di registrazione o da una data anteriore qualora questa sia stata riconosciuta alla societa', associazione od ente dallo Stato estero.
Testo in vigore dal 1 marzo 1985 al 20 dicembre 1994
