[1]Articolo VII
[2]Ai fini dell'applicazione degli articoli V e VI, per partecipazioni pubbliche straniere al capitale della societa' Eurodif si intendono le partecipazioni dirette degli Stati stranieri al capitale della societa' o al capitale di societa' francesi azioniste di detta societa', in ragione dei loro diritti su quest'ultima, cioe' di partecipazione per conto di organismi o enti pubblici di detti Stati o per conto di societa' nelle quali questi Stati, organismi o enti abbiano almeno il 50 per cento dei diritti di voto.
Testo vigente dal 21 luglio 1984
