[1]Articolo VII

[2]Ai fini dell'applicazione degli articoli V e VI, per partecipazioni pubbliche straniere al capitale della societa' Eurodif si intendono le partecipazioni dirette degli Stati stranieri al capitale della societa' o al capitale di societa' francesi azioniste di detta societa', in ragione dei loro diritti su quest'ultima, cioe' di partecipazione per conto di organismi o enti pubblici di detti Stati o per conto di societa' nelle quali questi Stati, organismi o enti abbiano almeno il 50 per cento dei diritti di voto.

Testo vigente dal 21 luglio 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-07-12;346~convenzione-artvii · fonte su Normattiva