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Entro un anno dalla data di pubblicazione della presente legge, il Ministero della pubblica istruzione disporra' apposite ispezioni presso le esistenti scuole secondarie di avviamento professionale per ciechi, eccettuato quelle facenti parte degli Istituti d'istruzione professionale per ciechi. Le ispezioni dovranno accertare lo stato di efficienza e la effettiva rispondenza delle scuole alle loro finalita' in relazione agli scopi istituzionali degli enti presso i quali esse funzionano. Al fine, inoltre, di un opportuno coordinamento tra gli indirizzi caratteristici dei singoli enti e specializzazioni delle scuole, il Ministero potra' disporre la trasformazione, il trasferimento ad altre sedi, la soppressione delle scuole medesime e la loro eventuale annessione o fusione con altri Istituti o scuole per ciechi.

Testo in vigore dal 27 dicembre 1955 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1955-12-14;1293~art10 · fonte del testo