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Quando una scuola di avviamento sia istituita presso un Istituto per ciechi, regolarmente eretto in ente morale, al direttore di ruolo della scuola stessa quando sia munito del titolo prescritto per l'abilitazione all'insegnamento ai ciechi, o risponda al disposto del successivo art. 6, puo' essere affidata anche la direzione dell'Istituto stesso, nonche' quella di altre scuole e corsi facenti parte di questo ultimo. La nomina e' conferita dalla Amministrazione dell'ente.

Testo in vigore dal 27 dicembre 1955 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1955-12-14;1293~art3 · fonte del testo