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I posti di ruolo di insegnante tecnico-pratico, nelle scuole e nei corsi per ciechi, sono conferiti a coloro che dimostrino particolare competenza tiflologica per lo speciale insegnamento e che abbiano la necessaria idoneita' fisica. Gli insegnanti tecnico-pratici potranno essere coadiuvati da personale incaricato non vedente - ove sia vedente l'insegnante tecnico-pratico - da scegliere fra i ciechi provenienti dagli istituti tecnici di tirocinio e che siano percio' muniti del prescritto titolo di abilitazione rilasciato da detti istituti.

Testo in vigore dal 27 dicembre 1955 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1955-12-14;1293~art4 · fonte del testo