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I posti di ruolo di insegnante tecnico-pratico, nelle scuole e nei corsi per ciechi, sono conferiti a coloro che dimostrino particolare competenza tiflologica per lo speciale insegnamento e che abbiano la necessaria idoneita' fisica. Gli insegnanti tecnico-pratici potranno essere coadiuvati da personale incaricato non vedente - ove sia vedente l'insegnante tecnico-pratico - da scegliere fra i ciechi provenienti dagli istituti tecnici di tirocinio e che siano percio' muniti del prescritto titolo di abilitazione rilasciato da detti istituti.
Testo in vigore dal 27 dicembre 1955 al 16 dicembre 2010
