Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 dicembre 1955 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

Il personale di ruolo degli istituti, delle scuole e dei corsi d'istruzione professionale per ciechi, puo' essere trasferito, su domanda o per servizio, a posti di ruolo nei corrispondenti istituti, scuole e corsi di pari grado, purche' sia in possesso di tutti i requisiti richiesti per ricoprire i posti stessi.

Testo in vigore dal 27 dicembre 1955 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1955-12-14;1293~art8 · fonte del testo