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Il personale di ruolo degli istituti, delle scuole e dei corsi d'istruzione professionale per ciechi, puo' essere trasferito, su domanda o per servizio, a posti di ruolo nei corrispondenti istituti, scuole e corsi di pari grado, purche' sia in possesso di tutti i requisiti richiesti per ricoprire i posti stessi.
Testo in vigore dal 27 dicembre 1955 al 16 dicembre 2010
