Il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile curera' l'elaborazione di un conto nazionale dei trasporti nel quale siano considerate le spese che lo Stato, altri enti pubblici ed i privati sostengono per l'esercizio e per gli investimenti nei settori di competenza del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, sia globalmente sia per i singoli mezzi, ai fini della determinazione delle direttive di politica dei trasporti e secondo le indicazioni del piano economico nazionale.

Testo vigente dal 29 novembre 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-10-31;1085~art3 · fonte su Normattiva