[1]economica e industriale

[2]1. Le due Parti promuovono progetti di trasferimento di tecnologie e di collaborazione industriale, con riferimento anche a iniziative comuni in Paesi terzi. 2. Sviluppano la collaborazione nei settori delle opere infrastrutturali, dell'aviazione civile, delle costruzioni navali, del turismo, dell'ambiente, dell'agricoltura e della zootecnia, delle biotecnologie, della pesca e dell'acquacoltura, nonche' in altri settori di reciproco interesse, favorendo in particolare lo sviluppo degli investimenti diretti. 3. Esse sostengono le PMI e la costituzione di societa' miste. 4. Le due Parti si adoperano per concordare entro breve una Intesa tecnica in materia di cooperazione economica, scientifica e tecnologica nel settore della pesca e dell'acquacoltura e favoriscono Intese analoghe tra altri Enti competenti dei due Paesi.

Testo vigente dal 18 febbraio 2009

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urn:nir:stato:legge:2009-02-06;7~trattato-art17 · fonte su Normattiva