Norme sull'ordinamento della banda del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e sul reclutamento, stato ed avanzamento del personale appartenente al complesso musicale
Art. 1 — Dipendenza ed addestramento
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La banda musicale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e' un reparto della Scuola sottufficiali di pubblica sicurezza. All'addestramento ed al servizio musicale provvede il maestro direttore o, in sua assenza o impedimento, il vice direttore.
Testo in vigore dal 26 giugno 1965 al 16 dicembre 2010
