Art. 277Enti e istituti di istruzione dell'Esercito italiano

Gli enti, comandi e istituti di istruzione per le attivita' di addestramento, aggiornamento, specializzazione, qualificazione, ricondizionamento del personale dell'Esercito e per le attivita' di studio e ricerca cartografica sono i seguenti:

  • a)Istituto geografico militare;
  • b)Scuola lingue estere dell'Esercito italiano;
  • c)Raggruppamento unita' addestrative; 11
  • d)Reggimenti e battaglioni di addestramento dei volontari; 11
  • e)Scuola di fanteria; 11
  • f)Scuola di cavalleria;
  • g)Scuola di artiglieria;
  • h)Scuola del genio;
  • i)Scuola delle trasmissioni e informatica;
  • l)Scuola dell'arma dei trasporti e dei materiali;
  • m)Scuola di amministrazione e commissariato;
  • n)Scuola militare di sanita' e veterinaria;
  • o)Centro addestramento e sperimentazione artiglieria contraerei;
  • p)Centro addestramento alpino;
  • q)Centro addestramento di paracadutismo;
  • r)Centro addestramento aviazione dell'Esercito italiano;
  • s)Centro sportivo olimpico dell'Esercito italiano;
  • t)Centro militare di equitazione. L'ordinamento e il funzionamento degli enti e delle scuole di cui al comma 1 sono definiti con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Esercito italiano.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 6 agosto 2013, n. 115

11

Il D.P.R. 6 agosto 2013, n. 115 ha disposto (con l'art. 3, comma 1, lettera b)) che "4) a fare data dall'adozione dei decreti di soppressione del Raggruppamento unita' addestrative per la formazione dei volontari dell'Esercito italiano e del Reggimento addestramento volontari «Ferrara» dell'Esercito italiano di cui all'articolo 2, comma 1, lettere d) ed e), all'articolo 277, al comma 1, le lettere c) e d) sono soppresse; 5) a fare data dall'adozione dei decreti di soppressione del Raggruppamento unita' addestrative per la formazione dei volontari dell'Esercito italiano e del Reggimento addestramento volontari «Ferrara» dell'Esercito italiano di cui all'articolo 2, comma 1, lettere d) ed e), all'articolo 277, al comma 1, alla lettera e) dopo le parole: «Scuola di fanteria» sono aggiunte le seguenti: «e dipendenti reggimenti di addestramento dei volontari»".

Testo vigente dal 25 ottobre 2013, tuttora in vigore · versione 7 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90~art277 · fonte su Normattiva