Art. 277 — Enti e istituti di istruzione dell'Esercito italiano
Gli enti, comandi e istituti di istruzione per le attivita' di addestramento, aggiornamento, specializzazione, qualificazione, ricondizionamento del personale dell'Esercito e per le attivita' di studio e ricerca cartografica sono i seguenti:
- a)Istituto geografico militare;
- b)Scuola lingue estere dell'Esercito italiano;
- c)Raggruppamento unita' addestrative; 11
- d)Reggimenti e battaglioni di addestramento dei volontari; 11
- e)Scuola di fanteria; 11
- f)Scuola di cavalleria;
- g)Scuola di artiglieria;
- h)Scuola del genio;
- i)Scuola delle trasmissioni e informatica;
- l)Scuola dell'arma dei trasporti e dei materiali;
- m)Scuola di amministrazione e commissariato;
- n)Scuola militare di sanita' e veterinaria;
- o)Centro addestramento e sperimentazione artiglieria contraerei;
- p)Centro addestramento alpino;
- q)Centro addestramento di paracadutismo;
- r)Centro addestramento aviazione dell'Esercito italiano;
- s)Centro sportivo olimpico dell'Esercito italiano;
- t)Centro militare di equitazione. L'ordinamento e il funzionamento degli enti e delle scuole di cui al comma 1 sono definiti con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Esercito italiano.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 6 agosto 2013, n. 115
11Il D.P.R. 6 agosto 2013, n. 115 ha disposto (con l'art. 3, comma 1, lettera b)) che "4) a fare data dall'adozione dei decreti di soppressione del Raggruppamento unita' addestrative per la formazione dei volontari dell'Esercito italiano e del Reggimento addestramento volontari «Ferrara» dell'Esercito italiano di cui all'articolo 2, comma 1, lettere d) ed e), all'articolo 277, al comma 1, le lettere c) e d) sono soppresse; 5) a fare data dall'adozione dei decreti di soppressione del Raggruppamento unita' addestrative per la formazione dei volontari dell'Esercito italiano e del Reggimento addestramento volontari «Ferrara» dell'Esercito italiano di cui all'articolo 2, comma 1, lettere d) ed e), all'articolo 277, al comma 1, alla lettera e) dopo le parole: «Scuola di fanteria» sono aggiunte le seguenti: «e dipendenti reggimenti di addestramento dei volontari»".
Testo vigente dal 25 ottobre 2013, tuttora in vigore · versione 7 su Normattiva