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L'ufficiale maestro direttore della banda del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza cessa dal servizio permanente al compimento del 61° anno di eta'. Con decreto del Ministro per l'interno, di anno in anno, puo' essere trattenuto in servizio permanente fino al 65° anno di eta'. Puo' rimanere nella posizione di ausiliaria per la durata massima di quattro anni ed e' collocato in congedo assoluto al compimento del 70° anno di eta'.

Testo in vigore dal 26 giugno 1965 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1965-06-05;707~art17 · fonte del testo