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Gli esami relativi al concorso di cui all'articolo 20 consistono in sei prove da svolgersi nel seguente ordine, osservando, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; prova pratica consistente nella esecuzione con strumento per posti della prima parte di un pezzo di concerto preparato e scelto dal candidato, con o senza accompagnamento di pianoforte, di un pezzo, a prima vista, scelto dalla Commissione e di uno o piu' brani, del pari scelti dalla Commissione, nell'insieme della banda; prova scritta consistente nell'armonizzazione a quattro parti per pianoforte di un basso dato, nel tempo massimo di otto ore; prova scritta consistente nella riduzione per banda di un brano di musica scelto dalla Commissione, scritto originariamente per pianoforte, nel tempo massimo di dodici ore; prova scritta consistente nella riduzione per banda di un brano di musica scelto dalla Commissione, scritto originariamente per orchestra, nel tempo massimo di dodici ore; prova orale vertente su nozioni relative agli strumenti che compongono la banda ed all'impiego di essi; prova pratica di concertazione e direzione, con la banda, di un pezzo scelto dalla Commissione e consegnato al candidato due ore prima dell'esecuzione.

Testo in vigore dal 26 giugno 1965 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1965-06-05;707~art22 · fonte del testo