Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 giugno 1965 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

Il punto finale di merito degli esami di cui all'articolo precedente e' dato dalla media dei punti espressi in cinquantesimi attribuiti a ciascuna delle sei prove previste dall'articolo medesimo. E' giudicato idoneo il candidato che abbia riportato una media, di almeno 35/50 e non meno di 30/50 in ciascuna prova.

Testo in vigore dal 26 giugno 1965 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1965-06-05;707~art23 · fonte del testo