Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2010

Confronto con la versione in vigore dal 26 giugno 1965 al 16 dicembre 2010. 219 parole tolte, 10 parole aggiunte in 4 capoversi.

tolto: Il reclutamento dei sottufficiali, degli appuntati e delle guardie musicanti della banda del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ha luogo mediante concorsi pubblici per esami indetti per i posti che si rendono vacanti nella organizzazione strumentale di ciascuna delle tre parti di cui si compone il complesso musicale. Per partecipare al concorso gli aspiranti debbono:

tolto: a) aver compiuto gli anni 18 e non superato gli anni 32 alla data del 31 dicembre dell'anno in cui viene bandito il concorso, salve le disposizioni di legge relative agli ex combattenti e categorie equiparate; il limite massimo di eta' e' elevato di cinque anni per i militari in servizio nelle forze armate o nei Corpi di polizia e dal limite stesso si prescinde per gli appartenenti ai ruoli della banda del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e delle bande delle altre forze armate;

tolto: b) avere statura non inferiore a m. 1,62, si prescinde dal requisito della statura per gli appartenenti ai ruoli del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza o di altra forza armata;

tolto: c) essere in possesso degli altri requisiti prescritti per l'arruolamento nel Corpo suddetto (ad eccezione dello stato di celibe o di vedovo senza prole). Il giudizio sui requisiti per l'ammissione e' demandato alla Commissione di cui all'articolo 112 della legge 3 aprile 1958, n. 460.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1965-06-05;707~art26 · fonte del testo