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I musicanti della banda del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in servizio al 31 marzo 1965, sono inquadrati, in relazione allo strumento suonato ed al periodo di servizio prestato nella banda; secondo i criteri fissati dalla tabella D annessa alla presente legge. Per la determinazione dell'anzianita' di servizio di cui al precedente comma e' computato, nei limiti di un terzo della sua durata, anche l'eventuale periodo di tempo di appartenenza alla banda nella posizione di esecutori aggregati anteriormente al regolare inserimento nel complesso bandistico come musicanti effettivi a seguito di concorso. Qualora l'inquadramento comporti l'attribuzione di un grado superiore a quello rivestito dal musicante, si precede alla, sua valutazione secondo le modalita' dell'articolo 32 ed alla conseguente promozione. Nei casi in cui l'inquadramento comporti l'attribuzione di piu' gradi, i gradi successivi al primo saranno conferiti, sempre con le modalita' stabilire dall'articolo 32, al compimento di sei mesi di effettiva permanenza nel grado interiore. In caso di inidoneita' si applicano le norme di cui ai due ultimi commi dell'articolo 32. Qualora l'inquadramento comporti il conferimento di un grado inferiore a quello rivestito dal musicante, questi conserva il proprio grado e la propria anzianita'.
Testo in vigore dal 26 giugno 1965 al 20 agosto 1969
