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Sono abrogati i regi decreti 7 maggio 1935, n. 296, e 28 novembre 1938, n. 2090, relativi alla sistemazione organica della banda del Corpo degli agenti di pubblica, sicurezza e tutte le altre disposizioni di legge o di regolamenti riguardanti la banda incompatibili con la presente legge. Per quanto non disposto dalla presente legge, all'ufficiale maestro direttore, al maresciallo vice direttore ed ai sottufficiali e militari di truppa musicanti della banda del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, si applicano rispettivamente le norme concernenti lo stato e l'avanzamento degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Testo in vigore dal 26 giugno 1965 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1965-06-05;707~art37 · fonte del testo