Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 ottobre 1971 al 5 settembre 1978. Leggi il testo vigente →

Ai posti ai quali non siano assegnati insegnanti di ruolo si provvede con personale non di ruolo che viene assunto con incarico a tempo indeterminato, secondo le modalita' e nei termini che saranno stabiliti dal Ministero della pubblica istruzione con apposita ordinanza annuale. Il conferimento dell'incarico a tempo indeterminato, previsto dal precedente comma, viene disposto anche per gli insegnanti delle attivita' integrative e degli insegnamenti speciali previsti dall'articolo 1 della presente legge. Gli incarichi a tempo indeterminato vengono conferiti dai provveditori agli studi, in base alle proposte della commissione di cui al seguente articolo, dopo che siano stati utilizzati gli insegnanti di ruolo in soprannumero, agli insegnanti non di ruolo iscritti nella graduatoria provinciale permanente secondo l'ordine della graduatoria e, in mancanza, ad altri insegnanti abilitati all'insegnamento elementare, graduati secondo la tabella di valutazione dei titoli prevista dal concorso magistrale. Gli insegnanti non di ruolo in servizio nelle scuole italiane all'estero, assunti con decreto ministeriale, quando siano costretti a rimpatriare, possono chiedere l'iscrizione, al momento del rientro, nelle graduatorie provinciali per gli incarichi e le supplenze. L'incarico a tempo indeterminato e la supplenza temporanea vengono conferiti secondo l'ordine di merito delle rispettive graduatorie e tenendo conto delle riserve e delle preferenze previste dalle leggi vigenti. Gli insegnanti in possesso dei requisiti richiesti hanno diritto di precedenza per il conferimento degli incarichi e delle supplenze nelle classi differenziali e nelle scuole speciali. Gli incarichi triennali conferiti ai sensi dell'articolo 10 della legge 28 luglio 1961, n. 831, e successive modificazioni e integrazioni, nonche' le supplenze annuali in corso al momento della entrata in vigore della presente legge, sono trasformati in incarichi a tempo indeterminato, fermo restando quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 6 della medesima legge per la cessazione dell'incarico. Le norme dei precedenti commi si applicano anche alle insegnanti non di ruolo delle scuole materne statali ancorche' sprovvisto di titolo di abilitazione di cui allo articolo 9 della legge 18 marzo 1968, n. 444. A partire dall'anno scolastico successivo a quello in cui sara' espletato il primo concorso previsto dall'articolo 28 della stessa legge 18 marzo 1968, n. 444, gli incarichi a tempo indeterminato nelle scuole materne statali possono essere conferiti nell'ordine unicamente alle insegnanti iscritte nelle graduatorie provinciali permanenti e alle insegnanti fornite del prescritto titolo di abilitazione. Gli incarichi conferiti dal provveditore agli studi hanno decorrenza giuridica dalla data d'inizio dell'anno scolastico. Il trattamento economico compete dalla stessa data, sempreche' l'insegnante sia stato nominato in un posto in precedenza non occupato da altro insegnante nel corso dello stesso anno scolastico. Negli altri casi, il trattamento economico decorre dalla data di inizio del servizio effettivo.

Testo in vigore dal 14 ottobre 1971 al 5 settembre 1978

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1971-09-24;820~art6 · fonte su Normattiva