Il Governo e' delegato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un decreto avente valore di legge ordinaria sul Consiglio superiore della pubblica amministrazione diretto:

  • a)ad ampliarne la competenza consultiva per le questioni inerenti l'organizzazione, il funzionamento e il perfezionamento dei servizi della pubblica amministrazione - esclusi gli enti pubblici economici - anche al fine di agevolare il coordinamento funzionale fra Stato ed enti pubblici;
  • b)ad assicurarne la piena funzionalita' con adeguate norme procedurali;
  • c)a prevedere la nomina di membri supplenti;
  • d)a modificarne la struttura attraverso l'istituzione di una terza sezione composta di esperti in problemi di organizzazione, funzionamento e perfezionamento dei servizi degli enti pubblici territoriali e di quelli non territoriali a carattere nazionale e all'interno della quale sia garantita la presenza di rappresentanti sindacali nella medesima proporzione, prevista dalle vigenti disposizioni per le altre due sezioni del Consiglio stesso.

Testo vigente dal 20 agosto 1975

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Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Sentenza n. 242/1989

    Parametro
    28 aprile 1989

    riuniti i giudizi, 1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, terzo comma, lettera p, della legge 14 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), nella parte in cui si riferisce all'annullamento degli atti degli enti locali e degli enti dipendenti dalla regione, sollevata, in riferimen…

    Art. 5 cost. · Art. 116 cost. · Art. 6 cost. · Art. 125 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1975-07-22;382~art5 · fonte su Normattiva