I primi due commi dell'articolo 62 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, sono abrogati. Il controllo sulle deliberazioni adottate dalle province, dai comuni e da altri enti locali nelle materie ad essi delegate dalla regione e nelle materie subdelegate e' attribuito rispettivamente agli organi di cui agli articoli 55, 56 e 61 della citata legge n. 62, osservandosi, per quanto concerne la esecutivita' di tali deliberazioni, principi analoghi a quelli stabiliti negli articoli 45 e 47.

Testo vigente dal 20 agosto 1975

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 180/1996

    Questione infondata
    31 maggio 1996

    Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 27 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), dell'art. 4, numero 3, della legge della Regione Liguria 29 marzo 1973, n. 9 (Disciplina per la Regione Liguria dell'esercizio delle funzioni trasferite o delegate dal d.P.R. 14 gennaio 1972, n.…

    Art. 23 cost. · Art. 1 Norme sull'ordinamento regionale e sulla organizzazione della pubblica amministrazione · Art. 4 Norme sull'ordinamento regionale e sulla organizzazione della pubblica amministrazione

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 84/1986

    Questione infondata
    2 aprile 1986

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 22 luglio 1975, n. 382 (Norme sull'ordinamento regionale e sulla organizzazione della pubblica amministrazione), censurato sotto il profilo che, attribuendo il controllo sulle deliberazioni delle Provincie, dei Comuni e degli altri enti locali, nelle materie ad essi delegate dalle Regioni, ai Comitati Regionali di controllo, violerebbe l'art. 125 Cost., a norma del quale detto controllo - trattandosi di atti di competenza regionale, ancorché delegati ad altri enti - dovrebbe essere attribuito ad un organo dello Stato. Infatti, identica questione è stata già dichiarata non fondata. - S. n. 355/1985.

    Art. 125 cost. · Art. 4 Norme sull'ordinamento regionale e sulla organizzazione della pubblica amministrazione

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 355/1985

    Questione infondata
    21 dicembre 1985

    L'art. 125, primo comma, Cost., quando parla di "atti amministrativi regionali" non contiene alcuna precisazione o specificazione, ne' fa riferimento ad alcun criterio che possa valere ad individuare la categoria degli atti amministrativi da sottoporre al sindacato dell'organo statale di controllo da esso previsto, con la conseguenza che il legislatore ordinario, nel disciplinare il modo di esercizio del controllo sugli atti suddetti, gode di una facoltà di scelta e può, quindi, sottoporre al controllo statale, di cui al detto art. 125, tutti gli atti rientranti nella competenza regionale, quale che sia in concreto il soggetto che li adotta, ma può anche sottoporre solo quelli che vengono adottati direttamente dagli organi della Regione, affidando invece quelli adottati dai soggetti delegatari al controllo proprio degli atti degli enti locali (art. 130 Cost.). (Non fondatezza - in riferimento al parametro costituzionale richiamato - della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 22 luglio 1975, n. 382, a norma del quale il controllo sulle deliberazioni adottate dalle Province, dai Comuni e dagli altri enti locali nelle materie ad essi delegate dalle Regioni è attribuito ai comitati regionali di controllo). - V. S. n. 40/1972, che ritenne costituzionalmente legittimo l'art. 62 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, il quale, per date materie, sottoponeva al controllo dell'organo statale tutti gli atti rientranti nella competenza regionale, quale che fosse in concreto il soggetto che li adottasse, quindi anche se emanati da enti delegati dalla Regione.

    Art. 125 cost. · Art. 43 cost. · Art. 42 cost. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1975-07-22;382~art4 · fonte su Normattiva