L'art. 125, primo comma, Cost., quando parla di "atti amministrativi regionali" non contiene alcuna precisazione o specificazione, ne' fa riferimento ad alcun criterio che possa valere ad individuare la categoria degli atti amministrativi da sottoporre al sindacato dell'organo statale di controllo da esso previsto, con la conseguenza che il legislatore ordinario, nel disciplinare il modo di esercizio del controllo sugli atti suddetti, gode di una facoltà di scelta e può, quindi, sottoporre al controllo statale, di cui al detto art. 125, tutti gli atti rientranti nella competenza regionale, quale che sia in concreto il soggetto che li adotta, ma può anche sottoporre solo quelli che vengono adottati direttamente dagli organi della Regione, affidando invece quelli adottati dai soggetti delegatari al controllo proprio degli atti degli enti locali (art. 130 Cost.). (Non fondatezza - in riferimento al parametro costituzionale richiamato - della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 22 luglio 1975, n. 382, a norma del quale il controllo sulle deliberazioni adottate dalle Province, dai Comuni e dagli altri enti locali nelle materie ad essi delegate dalle Regioni è attribuito ai comitati regionali di controllo). - V. S. n. 40/1972, che ritenne costituzionalmente legittimo l'art. 62 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, il quale, per date materie, sottoponeva al controllo dell'organo statale tutti gli atti rientranti nella competenza regionale, quale che fosse in concreto il soggetto che li adottasse, quindi anche se emanati da enti delegati dalla Regione.
Art. 125 cost. · Art. 43 cost. · Art. 42 cost. · Art. 3 cost.