Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo' proporre ogni anno la nomina di non piu' di due cittadini stranieri che abbiano operato per almeno quindici anni continuativamente a favore della economia italiana acquisendo alcuna delle benemerenze di cui all'articolo 1 della presente legge.
Testo vigente dal 21 maggio 1986
