[1]Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tenuto conto delle risultanze istruttorie e dell'esito delle votazioni del consiglio, sceglie i candidati da proporre al Presidente della Repubblica per il conferimento della onorificenza - di concerto, per quanto attiene alle designazioni di cui al punto a)

[2]del comma 1 dell'articolo 1 della presente legge, con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste - tra quelli ritenuti idonei dal consiglio. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sottopone alla firma del Presidente della Repubblica il decreto di conferimento delle onorificenze in tempo utile per darne notizia in occasione della festa della Repubblica.

Testo vigente dal 21 maggio 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-05-15;194~art11 · fonte del testo