Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro
Art. 11 — Disciplina delle modalità di attuazione del collocamento
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Il Ministro del lavoro, sentita la commissione centrale per l'impiego, stabilisce le modalita' di attuazione delle procedure del collocamento e fissa le direttive per l'attivita' delle commissioni regionali per l'impiego.
Testo in vigore dal 3 marzo 1987 al 30 gennaio 2003
