Art. 27 — Sanzioni per la violazione di norme in materia di collocamento e accertamento dei lavoratori agricoli
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Nell'articolo 20 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, come sostituito dall'articolo 7 del decreto-legge 1 luglio 1972, n. 287, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1972, n. 459, i primi sette commi sono sostituiti dai seguenti: "Chiunque esercita la mediazione in violazione della presente legge e' punito con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni ed il mezzo di trasporto eventualmente utilizzato a tal fine viene sequestrato. Se vi e' scopo di lucro, la pena e' dell'arresto fino a sei mesi e l'ammenda e' aumentata fino al triplo. I datori di lavoro che non assumono i lavoratori per il tramite degli Uffici di collocamento sono soggetti al pagamento della sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire tre milioni per ogni lavoratore assunto. La medesima sanzione si applica ai datori di lavoro che, avendo proceduto ad assunzione diretta ai sensi degli articoli 10 e 13, omettano di darne comunicazione alla commissione circoscrizionale, ovvero non ottemperino all'intimazione di cessazione del rapporto. I datori di lavoro che omettono di dare comunicazione alla commissione circoscrizionale della cessazione del rapporto a norma dell'articolo 14 sono soggetti al pagamento della sanzione amministrativa da lire centomila a lire trecentomila per ogni lavoratore interessato. I proventi delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo sono destinati all'attivita' di studio, di ricerca e di sperimentazione, ai sensi dell'articolo 15 del regio decreto 27 aprile 1913, n. 431, dell'Ispettorato del lavoro ai fini di migliorare le tecniche di prevenzione antinfortunistica nel settore agricolo".
Testo in vigore dal 3 marzo 1987 al 30 gennaio 2003
