Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 181/1989

    Questione infondata
    12 aprile 1989

    LAVORO (TUTELA DEL) - LICENZIAMENTO (LIMITI) - APPRENDISTATO. L'esclusione degli apprendisti dal computo dei limiti numerici - di cui agli artt. 11 legge n. 604 del 1966 e 35 legge n. 300 del 1970 - che condizionano l'applicabilità della disciplina limitativa dei licenziamenti, prevista dall'art. 21, ultimo comma, legge 28 febbraio 1987, n. 56 non si giustifica ne' con le ragioni - attinenti alla dimensione socio-economica dell'azienda od unità produttiva - che rendono non irragionevoli tali limiti; ne' con la specialità del rapporto di apprendistato, che non esclude l'assimilabilità all'ordinario rapporto di lavoro e, quindi, l'applicabilità dei comuni strumenti di garanzia, in particolare contro i licenziamenti illegittimi (cfr. sentt. nn. 14 del 1970, 169 del 1973, 276 del 1988). La disposizione si giustifica, invece, con l'esigenza di far fronte ad una grave ed acuta crisi dell'occupazione giovanile incentivando l'apprendistato attraverso la restrizione di tali strumenti; ma poiché ciò comporta una deroga al principio d'uguaglianza e ad altri valori di rilievo costituzionale, non è preclusa una riconsiderazione della questione in caso di mutamento della situazione di fatto.

    Art. 3 cost. · Art. 21 Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1987-02-28;56~art21 · fonte su Normattiva