Art. 5 — Personale che svolge attività di ricerca presso l'Istituto superiore di sanita
Per potenziare l'attivita' di ricerca nel campo sanitario, l'Istituto superiore di sanita' si avvale, fino al 31 dicembre 2001, del disposto di cui all'articolo 5, comma 27, della legge 24 dicembre 1993, n. 537; per le assunzioni a tempo determinato, non rinnovabili, e' fissato il limite del 20 per cento della dotazione organica complessiva. Gli oneri per le assunzioni a tempo determinato sono posti, per il 50 per cento, a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio gia' preordinati allo scopo e, per il restante 50 per cento, a carico dei finanziamenti derivanti dai programmi e dai progetti di ricerca.
Testo vigente dal 8 gennaio 2001
