Norme sull'organizzazione e sul personale del settore sanitario

Art. 5 — Personale che svolge attività di ricerca presso l'Istituto superiore di sanita

Per potenziare l'attivita' di ricerca nel campo sanitario, l'Istituto superiore di sanita' si avvale, fino al 31 dicembre 2001, del disposto di cui all'articolo 5, comma 27, della legge 24 dicembre 1993, n. 537; per le assunzioni a tempo determinato, non rinnovabili, e' fissato il limite del 20 per cento della dotazione organica complessiva. Gli oneri per le assunzioni a tempo determinato sono posti, per il 50 per cento, a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio gia' preordinati allo scopo e, per il restante 50 per cento, a carico dei finanziamenti derivanti dai programmi e dai progetti di ricerca.

Testo vigente dal 8 gennaio 2001

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2000-12-29;401~art5 · fonte su Normattiva