Art. 11 — Licenza di esportazione
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Il rilascio della licenza di esportazione, anche temporanea, ai sensi dell'articolo 2 del regolamento CEE, per i beni culturali compresi nell'allegato al regolamento medesimo, e' funzione di preminente interesse nazionale e di adempimento di obblighi comunitari. Ai fini del regolamento CEE gli uffici di esportazione del Ministero sono autorita' competenti per il rilascio delle licenze di esportazione di beni culturali. La licenza di esportazione e' valida per sei mesi. L'ufficio di esportazione rilascia la licenza di esportazione contestualmente all'attestato di libera circolazione previsto dall'articolo 36, comma 2, della legge n. 1089, come sostituito dall'articolo 18 della presente legge. La licenza di esportazione e' altresi' rilasciata dal medesimo ufficio che ha emesso l'attestato di libera circolazione in data non anteriore a trenta mesi. In prima applicazione della presente legge, il Ministero comunica alla Commissione delle Comunita' europee l'elenco degli uffici di esportazione entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa. I successivi aggiornamenti del predetto elenco sono comunicati entro due mesi dalla loro effettuazione. Le disposizioni del capo IV e dell'arti colo 66 della legge n. 1089, come modificati dal capo IV della presente legge, non si applicano ai beni culturali entrati nel terri torio dello Stato e accompagnati da licenza di esportazione rilasciata da altro Stato membro dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 2 del regolamento CEE per la durata di validita' della licenza medesima.
Testo in vigore dal 10 aprile 1998 al 11 gennaio 2000
