Procedure in materia di licenze di importazione e di esportazione 1. Nessuna parte adotta o mantiene misure incompatibili con l'accordo OMC relativo alle procedure in materia di licenze d'importazione (di seguito denominato "accordo sulle licenze d'importazione"), che e' incorporato nel presente accordo e ne fa parte integrante, mutatis mutandis. 2. Ciascuna delle parti applica le disposizioni contenute nell'accordo sulle licenze d'importazione, mutatis mutandis, per tutte le procedure in materia di licenze d'esportazione verso un'altra parte. La notifica prevista all'articolo 5 dell'accordo sulle licenze d'importazione viene effettuata tra le parti per le procedure in materia di licenze d'esportazione. 3. Per "licenze d'importazione" si intendono le procedure amministrative usate per la messa in atto di regimi di licenze di importazione che richiedono, come condizione preliminare all'importazione verso la parte importatrice, la presentazione di una domanda o di altri documenti (diversi dai documenti necessari ai fini doganali) all'organo amministrativo competente.

Testo vigente dal 10 agosto 2015

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2015-07-24;120~art26 · fonte su Normattiva