Art. 12 — Applicazione transitoria del regolamento approvato con regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363
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Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali e previo parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, reso in conformita' ai rispettivi regolamenti parlamentari, si provvede alla revisione delle disposizioni del titolo II del regolamento approvato con regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363. Fino alla data di entrata in vigore del predetto decreto, continuano ad applicarsi le disposizioni medesime, in quanto compatibili con le disposizioni del capo IV della legge n. 1089, come modificato dalla presente legge, e con le disposizioni comunitarie. In particolare:
- a)le disposizioni del capo II, sezioni I e II, e dell'articolo 146 del predetto titolo II si applicano alle procedure di rilascio o di diniego dell'attestato di libera circolazione;
- b)le disposizioni del capo IV del pre detto titolo II si applicano all'esportazione di beni culturali non soggetti al regolamento CEE.
Testo in vigore dal 10 aprile 1998 al 11 gennaio 2000
